Sulla progettazione in cemento armato, ai Geometri non è preclusa la progettazione e la direzione dei lavori di modeste costruzioni senza limiti dimensionali, purché si tratti di una «soluzione costruttiva non complessa».
Lo ha stabilito il TAR del Veneto con la Sentenza n. 1312 del 20/11/2013, che respinge il ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri locale per l’annullamento di una delibera comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei Geometri.
La delibera stabiliva che «tra le competenze professionali dei Geometri e dei Geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a 1.500 mc adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur in presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge a un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente».
Trattandosi di un atto d’indirizzo, il TAR respinge il ricorso, in relazione al fatto che la delibera non assume carattere vincolante per gli uffici amministrativi cui essa è rivolta.
Inoltre, la sentenza chiarisce che «la misura di mc 1500, […], non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che la progettazione dell’opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari con riguardo alla struttura dell’edificio ed alle modalità costruttive».
Il TAR ha inoltre ricordato che il D. Leg.vo 13/12/2010, n. 212 ha abrogato il R.D. 16/11/1939, n. 2229 e ha dunque eliminato la riserva totale dei calcoli in cemento armato a favore dei professionisti laureati. Con il Regio Decreto la progettazione di conglomerati cementizi semplici o armati era riservata ad ingegneri ed architetti ogni qualvolta la loro stabilità poteva interessare l’incolumità delle persone. Con l’entrata in vigore del D.Lgs., poi, viene subordinata ad una valutazione tecnico-qualitativa la possibilità che l’opera rientri nelle competenze dei geometri o che, piuttosto, essa debba essere riservata ad ingegneri e architetti.
La sentenza assume una portata storica, in quanto, per la prima volta in Italia, un Tribunale Amministrativo riconosce ed applica il nuovo quadro normativo sul tema, derivante dall’abrogazione del Regio decreto 2229/39.