26 Marzo 2024

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

I CONSORZI STABILI E IL CUMULO ALLA RINFUSA. FACCIAMO CHIAREZZA

 

TERZO EPISODIO DI APPALTI NEWS

È uscito il TERZO episodio di Appalti News, il podcast di ASACERT dedicato al mondo degli appalti dal titolo: “Il nuovo codice degli appalti: i consorzi stabili e il cumulo alla rinfusa. Facciamo chiarezza”

Dopo i primi due appuntamenti: La Brexit e gli appalti pubblici in Italia, la storia non è finita e “Appalti pubblici ed equo compenso: la strana coppia, torna, il podcast a cura degli avvocati Marco Briccarello e Gabriele Molinari.

Nell’ultimo anno si è parlato tanto della qualificazione alle gare da parte dei consorzi stabili mediante il c.d. “cumulo alla rinfusa” (cioè attraverso l’utilizzo, da parte del medesimo consorzio stabile, appunto per qualificarsi nelle gare pubbliche, dei requisiti delle consorziate).
In linea generale il Consiglio di Stato ha chiarito che:

  1. sulla base del nuovo codice dei contratti pubblici è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente. Sicché solo lo stesso consorzio stabile deve dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi, anche mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano designate o meno in gara per l’esecuzione del contratto di appalto;
  2. l’applicazione del suddetto meccanismo del “cumulo alla rinfusa” non può essere condizionata dalla scelta del consorzio stabile di servirsi, ai fini della partecipazione alla gara, dei requisiti delle singole imprese consorziate sia che esse siano state “designate” o “non designate” all’esecuzione del contratto.

Vi è però un’eccezione: negli appalti aventi ad oggetto i beni culturali le imprese indicate esecutrici devono essere autonomamente qualificate ad eseguire i lavori e dunque non è applicabile il “cumulo alla rinfusa”.

Il principio è stato recentemente confermato dal TAR Piemonte, secondo cui nel settore degli appalti per i beni culturali non vi può esseredisallineamento soggettivo tra titolare della qualificazione ed esecutore materiale degli interventi”.

 

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