ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

L’ A.P.E. è il documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento. È uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A4 a G (scala di 10 step) le prestazioni energetiche degli edifici.

La sua obbligatorietà è sancita dal Decreto 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013, e dei 3 decreti interministeriali emessi il 26 giugno 2015, nei seguenti casi:

  • vendita di immobili
  • donazione di immobili
  • locazione di interi edifici (l’APE va redatto ed allegato al contratto)
  • locazione di singole unità immobiliari (l’APE va redatto e può non essere allegato al contratto)

In questi casi è compito del proprietario far redigere l’APE a sue spese da un certificatore energetico e fornirlo al potenziale acquirente o locatario, pena sanzioni economiche.

L’APE è inoltre obbligatorio nei casi di:

NUOVE COSTRUZIONI

Gli immobili di nuova costruzione devono essere dotati di un APE redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle fasi di progettazione e realizzazione dell’immobile

RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI

Gli immobili soggetti ad una ristrutturazione importante devono essere dotati di APE. Come definito dal DL 63/2013, ricadono nelle “ristrutturazioni importanti” gli interventi che coinvolgono una superficie superiore al 25% dell’involucro dell’edificio come il rifacimento degli intonaci esterni e l’impermeabilizzazione del tetto

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

(come definito dal DPR 380/01 Testo Unico dell’Edilizia)

EDIFICI UTILIZZATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONE E APERTI AL PUBBLICO

Tali edifici, incluse le scuole, quando presentano una superficie superiore al 250 mq, devono dotarsi di APE e tutti quelli con una superficie superiore ai 500 mq devono esporlo in maniera ben visibile al pubblico

CONTRATTI DI GESTIONE DEL CLIMA IN EDIFICI PUBBLICI

Se viene stipulato un nuovo contratto (o rinnovato un contratto esistente) relativo agli impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico, questo dovrà essere dotato di APE

SUPERBONUS E A.P.E.

Il comma 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio disciplina i requisiti tecnici minimi da rispettare per poter usufruire dell’Ecobonus 110%, disponendo che gli interventi devono assicurare:

    • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari,

ovvero

    • il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’attestato di prestazione energetica prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

ASACERT si occuperà per i privati e per le ditte incaricate della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, di eseguire le procedure atte al conseguimento dell’Attestato di Prestazione Energetica. (A.P.E.).

Il certificatore energetico ASACERT redige l’attestato successivamente al sopralluogo nell’immobile ed ha competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici.

PERCHÈ A.P.E.

L’Attestato di Prestazione Energetica uno strumento prezioso, ricoprendo oggi un ruolo essenziale nel processo edilizio verso l’accesso al Superbonus e non può essere ridotto ad una semplice procedura amministrativa obbligatoria, distratta o superficiale.

Un Attestato di Prestazione Energetica, compilato a seguito della valutazione tecnica attenta e ponderata dai tecnici ASACERT, consente di:

  • valutare e comparare le prestazioni dell’edificio;
  • conoscere le prestazioni tecnicamente raggiungibili dall’immobile a seguito di un intervento di riqualificazione energetica valutato;
  • accresce notevolmente il valore di un immobile

COME SI SVOLGE

Il lavoro del certificatore energetico ASACERT consta di un processo per step nel corso del quale i tecnici ASACERT:

  • raccolgono la documentazione richiesta (visura catastale, planimetria, libretto d’impianto, ecc.);
  • effettuano un sopralluogo per raccogliere le informazioni necessarie alla determinazione degli indici di prestazione energetica (stratigrafie, caratteristiche degli elementi costruttivi e degli impianti);
  • attraverso uno dei software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI) il tecnico ASACERT effettua i calcoli necessari alla determinazione dell’indice di prestazione energetica globale e all’individuazione della classe energetica dell’edificio;
  • indicano specifici interventi migliorativi.

La validità di un A.P.E. è, nella maggior parte dei casi, 10 anni.

Una copia dell’asseverazione sarà trasmessa telematicamente all’Enea.

PERCHÈ ASACERT

È necessario affidarsi ai tecnici qualificati, che ASACERT mette a disposizione, poiché il certificatore ha delle responsabilità civili e penali molto importanti:

  • al comma 14 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il legislatore stabilisce che l’eventuale non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dal beneficio dell’Ecobonus e sanzioni amministrative (di cui alla l. n. 689/1981);
  • risulta inasprito anche il regime sanzionatorio per chi rilascia false asseverazioni.

Sarà direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico l’organo preposto al controllo sull’osservanza delle disposizioni, diventa a questo punto funzionale, per i tecnici stipulare una polizza professionale per la tutela delle parti interessate.

In particolare:

  • asseverazioni false: ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, in caso di rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
  • polizza responsabilità civile: per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata dai tecnici, questi ultimi dovranno stipulare una polizza assicurativa non inferiore a 500 mila euro, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse.

Pertanto, la non veridicità delle attestazioni o delle asseverazioni da parte dei soggetti incaricati, fanno decadere dal beneficio del credito d’imposta del 110%.

Le attività di ispezione sono eseguite dai tecnici specializzati ASACERT con garanzia di massima imparzialità. ASACERT non permette che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere ne compromettano l’integrità morale, etica e giuridica, secondo quanto riportato anche nel documento relativo alla policy aziendale per la qualità.

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