La sentenza 25433/2013 della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo nei contenziosi tra committente e appaltatore: la buona esecuzione dei lavori, in un appalto privato, può essere contestata all’appaltatore solo in maniera precisa e circostanziata.
Nel caso preso in esame dalla Corte, un committente privato aveva chiesto di rivedere la somma dovuta all’appaltatore contestando la cattiva esecuzione dei lavori.
Quest’ultimo si era reso disponibile ad effettuare un sopralluogo per verificare eventuali difetti.
Tale richiesta è stata, però, rifiutata dalla stessa Cassazione la quale ha affermato che la denuncia dei vizi anche se non deve necessariamente essere analitica, deve comunque contenere una sintetica indicazione dei difetti in modo da poterli accertare anche in un momento successivo.
Non è quindi sufficiente una generica contestazione o protesta, perché in questo modo la disponibilità dell’appaltatore alla verifica dei problemi sollevati non può tradursi nell’assunzione di un valido impegno all’eliminazione dei difetti.
Si precisa che l’appaltatore risponde per difformità e vizi occulti dell’opera se il committente li denuncia entro 60 giorni dalla scoperta, ai sensi dell’articolo 1667 del Codice Civile. Se intende intraprendere una causa, il committente deve agire entro due anni dalla denuncia. Nel caso in cui non voglia agire in giudizio, deve comunque compiere atti idonei ad interrompere la prescrizione.