2 Maggio 2017

Norma anti-corruzione: l’editoriale del managing director Fabrizio Capaccioli

ISO 37001: Anti-bribery management systems, adieu…

Un anno fa, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, si proclamava l’ingresso nel panorama normativo del nuovo ruolo anti corruttivo di ANAC. L’Authority sostituiva la rigidità del Regolamento di attuazione (leggasi D.P.R. 207/2010) con inizio dell’era della regolamentazione flessibile, garantendo l’assenza di qualsivoglia sospetto o odore di corruzione in materia appalti. Qualità e qualificazione che dovevano svilupparsi in diversi passaggi e processi (quasi) obbligati, figli di una nuova era Cantone attenta ad infiltrazioni di personalità corrotte, rigogliosa e splendente nei suoi precedenti successi. E così, ecco comparire il rating di legalità, rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione per l’attribuzione di lucenti stellette concorrenti alla determinazione del rating di impresa, certificazione rilasciata da ANAC dopo valutazione del curriculum degli operatori economici. Grazie, le faremo sapere!

Altrettanto rilevante la scelta di prevedere un sistema di qualificazione delle Pubbliche Amministrazioni, modellato sulla falsa riga di quello utilizzato per gli operatori economici. La legge è uguale per tutti. Come le imprese, le PA dovranno dimostrare di rispettare requisiti prefissati da ANAC, che redigerà un apposito elenco in cui saranno incluse anche le Centrali Uniche di Committenza.

Il sistema di valutazione per il settore pubblico doveva idealmente passare attraverso la valutazione positiva di ANAC in ordine a parametri indicativi e requisiti premianti di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità. Punto massimo di una Authority partorita come aggregativa di due diverse Autorità: quella anticorruzione e quella per la vigilanza sui contratti pubblici.

A dirla tutta, i presupposti di discussione della modifica del Codice appalti nascevano sotto i migliori auspici. La bozza di correttivo entrata in Consiglio dei Ministri lo scorso 11 aprile indicava (Art. 38, comma 4, lettera b, numero 2 bis) tra i requisiti premianti l’adozione di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione conformi alla norma UNI ISO37001, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. La norma internazionale, approvata il 13.12.2016 dal Comitato Tecnico ISO/PC 278 «#Anti-bribery management systems» sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI diveniva il completamento del piano anti corruzione predisposto con la normativa nazionale.

Un paio di giorni sono stati però sufficienti a rivedere il piano.

Il Consiglio dei ministri che si è riunito il 13 aprile alle ore 12.22 a Palazzo Chigi, ha tirato una riga sull’Art. 38, comma 4, lettera b, numero 2 bis. Nessun requisito premiante nel caso di adozione di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione conformi alla norma internazionale UNI ISO 37001.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 12.50. La seduta si è chiusa in 30 minuti. Anzi, meno, 28.

Anti-bribery management systems, adieu.

Fabrizio Capaccioli
Managing Director ASACERT