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APE: non obbligatorio per le vendite giudiziali

Con lo studio 263-2014/C, il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito che non è obbligatorio allegare l’Attestato di prestazione energetica (APE) nelle vendite gestite dal Tribunale dopo il pignoramento dell’immobile (vendite immobiliari coattive), in quanto le vendite giudiziali sono regolate da uno statuto diverso da quello delle vendite contrattuali, in cui acquirente e venditore sono consenzienti.

Si precisa che ad oggi le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE rimangono validi, ma sono puniti con multe, che vanno dai € 3.000 ai € 18.000, se l’attestato non viene consegnato entro 45 giorni. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, la multa oscilla tra 1.000 e 4.000 euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.

La multa dovrà essere pagata sia da venditore che da acquirente, in solido e in parti uguali, e al pagamento dovrà seguire comunque la consegna dell’attestato.

L’APE non dovrà essere consegnato in caso di contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l’immobile non deve né può eseguire una valutazione.

Il Notariato ha ribadito che la vendita coattiva è una particolare situazione nella quale non c’è compravendita consensuale e, di conseguenza, è difficile stabilire una sanzione per le parti.

Ha anche espresso la possibilità che il giudice che gestisce la vendita possa richiedere l’APE per effettuare una valutazione più soddisfacente dell’immobile pignorato.