Energy performance certification

The Legislative Decree no. 192 of 19 August 2005 and subsequent amendments, implementing Directive 2002/91 / EC relating to energy performance in buildings, establishes the mandatory nature of the energy certification of buildings.
An important element of the standard is the Energy Certification Certificate which certifies the energy performance of a building and includes some reference data that allow you to evaluate and compare these performances, as well as recommendations for their improvement in terms of benefits. This document must be issued by experts or by Accredited Bodies with particular professional requirements.

The energy performance certificate is mandatory:

  • for all new buildings, with a building permit application submitted after 8 October 2005
  • for all existing buildings subject to transfer for consideration with the following time intervals:
    • from 1 July 2007 for buildings with a useful surface greater than 1000 square meters;
    • from 1 July 2008 for buildings with a useful surface below 1000 square meters (in the case of transfer of the entire property);
    • from 1 July 2009 in the case of the transfer of individual real estate units.

Why the certification

The primary objective of the energy saving legislation is to reduce consumption and improve our living conditions. Thanks to the energy certification, transparency in the real estate market will also significantly improve, within which it will be much easier to find your way around and choose:

  • buyers and lessees of properties will have objective and transparent information on the characteristics and energy costs of the property;
  • property owners will be informed of the energy cost associated with running their “building system”, and this will encourage further improvements in the energy efficiency of their home;
  • it will be possible to evaluate whether or not it is convenient to spend more for a better product from the point of view of management and maintenance.

La detrazione del 55%

La detrazione del 55% sulle spese sostenute entro il 31/12/2007, spetta agli interventi che porteranno ad una riduzione dei consumi energetici. Tale detrazione viene ripartita in tre quote annuali di pari importo e riguarda:

  • interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (per un massimo di 100.000 €);
  • interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relative a strutture opache verticali (pareti, generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (per un massimo di 60.000€);
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole (per un massimo di 60.000€);
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (per un massimo di 30.000€.).

Beneficiari

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società o imprese, residenti su tutto il territorio nazionale.

Le spese ammesse

Le spese che possono essere detratte riguardano:

  1. Interventi che riducano la trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio a valori uguali o inferiori a quelli indicati nella tabella Allegato B del DM 18 marzo 2008, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie,attraverso:
    • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
  2. Interventi che riducano la trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi a valori uguali o inferiori a quelli indicati nella tabella Allegato B del DM 18 marzo 2008, attraverso:
    • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
  3. Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
    • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e generatori ad alto rendimento.. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
    • trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, sempre che comprendano la sostituzione della caldaia esistente con un generatore di calore a condensazione. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.

Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi suddetti, comprensive della redazione dell”attestato di qualificazione/certificazione energetica.

Allegato A – Edifici residenziali della classe E1

Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.
Tabella 1.1 – Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

DESIGN ASPECT
S/V
CLIMATIC ZONE
A B C D E F
until 600 GG to 601 GG to 900 GG to 901 GG to 1400 GG to 1401 GG to 2100 GG to 2101 GG to 3000 GG over 3000 GG
≥ 0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55
≤ 0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145
Allegato A – Tutti gli altri edifici

Tabella 2.1 – Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in kWh/m3 anno

DESIGN ASPECT
S/V
CLIMATIC ZONE
A B C D E F
until 600 GG to 601 GG to 900 GG to 901 GG to 1400 GG to 1401 GG to 2100 GG to 2101 GG to 3000 GG over 3000 GG
≥ 0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7,5 12 12 16 16
≤ 0,9 11 11 17 7 23 23 30 30 41 41

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’ articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove: S, superficie disperdente, espressa in metri quadrati, à la superficie che delimita verso l’esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il volume lordo riscaldato V, espresso in metri cubi. Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Allegato B

Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio (espressa in W/m2K)

CLIMATIC ZONE VERTICAL STRUCTURES HORIZONTAL STRUCTURES WINDOWS
ROOF FLOORS
A 0,62 0,38 0,65 4,6
B 0,48 0,38 0,4 3,0
C 0,40 0,38 0,42 2,6
D 0,36 0,32 0,36 2,4
E 0,34 0,30 0,33 2,2
F 0,33 0,29 0,32 2,0

ATTESTATO QUALIFICAZIONE ENERGETICA

L’attestato di qualificazione energetica è un documento su cui sono riportati i fabbisogni di energia primaria e i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore.
L’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.

CERTIFICATO ENERGETICO

L’attestato di certificazione energetica è un documento che riporta la classe energetica di appartenenza e i dati di riferimento che consentano di valutare e raffrontare le prestazioni energetiche di un edificio, o di una unità immobiliare. In particolare riporta:

  • indicatore relativo al fabbisogno specifico energetico dell’involucro (che tiene conto delle dispersioni di calore e degli apporti gratuiti dovuti all’energia solare);
  • indicatore relativo al fabbisogno globale di energia primaria (e.p. per il riscaldamento + e.p. per produzione di acqua calda + contributi dovuti alle fonti rinnovabili);
  • valori vigenti a norma di legge e di riferimento;
  • suggerimenti in merito agli interventi più significativi per il miglioramento della prestazione energetica.