14 Maggio 2020

Contagio Covid-19: la responsabilità penale del datore di lavoro. Come minimizzare i rischi.

Lesioni personali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590 c.p., o omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., qualora al contagio sia seguita la morte. Queste le ipotesi di reato di cui potrà rispondere il datore di lavoro laddove si accerti l’inosservanza delle misure antinfortunistiche in favore del lavoratore.

L’articolo 42 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Cura Italia”) ha previsto la copertura Inail per gli assicurati che contraggono un’infezione da coronavirus in occasione di lavoro. Ciò lascia intendere un’applicabilità della tutela assicurativa anche ai contagi in itinere e da estendersi anche ai casi di lavoro a distanza.

L’Inail, ha precisato nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020 che le malattie infettive e parassitarie sono da inquadrare nella categoria degli infortuni sul lavoro, tra cui evidentemente anche casi di infezione da coronavirus.

Sebbene l’Inail abbia specificato nella circolare n. 13/2020 che la copertura assicurativa è riconosciuta al lavoratore a condizione che la malattia sia stata contratta durante l’attività lavorativa e che l’onere della prova è a carico dell’assicurato, l’ondata pandemica da Covid-19 comporta la modifica della nozione giuridica del concetto di sicurezza sul luogo di lavoro.

La malattia da Covid-19 si qualifica come un rischio che incombe potenzialmente sulla pressoché totalità dei lavoratori.

L’imprenditore – o comunque il datore di lavoro – è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza, poiché nel caso occorra un contagio, risulterà difficile per il pubblico ministero ipotizzare a suo carico qualsiasi responsabilità di natura penale, in mancanza di colpa consistente nella violazione di una norma cautelare.

Vale la pena ricordare le norme cautelari, la cui osservanza da parte dell’imprenditore/datore di lavoro può evitargli conseguenze di natura penale. Si tratta di obblighi che, tuttavia, possono essere delegati dal datore di lavoro e, in particolare: la nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria in azienda e la gestione delle emergenze; la programmazione delle misure di prevenzione; la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente; informare i lavoratori circa il pericolo esistente, le misure predisposte e i comportamenti da adottare; richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione; prevedere le condotte da attuare in caso di pericolo immediato; richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico e fornire i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale.

È fondamentale ricordare che per ogni organizzazione corre l’obbligo di tutela anche nei riguardi di terzi, nell’area di pertinenza dell’azienda.

Il dato che emerge è quello per cui il datore di lavoro è titolare della posizione di garanzia rispetto al rischio che i suoi stessi dipendenti o terzi contraggano in ambiente lavorativo il Covid-19 e, salvo provare che la condotta del danneggiato fosse assolutamente inadeguata, l’unico modo per smontare l’ipotesi accusatoria sarà quello di provare di aver adottato tutte le cautele previste dalla normativa.

UPDATE: Il contagio da COVID-19, avvenuto sul posto di lavoro e in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, è stato equiparato all’infortunio sul lavoro dall’art. 42 del D.L. n. 18/2020, con la conseguenza che il lavoratore che abbia contratto la malattia in occasione di lavoro può beneficiare della copertura assicurativa INAIL che, inoltre, afferma: “…la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020…

È necessario, per chi non avesse già provveduto, dotarsi di strumenti attuativi e programmatici delle proprie attività lavorative, come sistemi e protocolli professionalmente garantiti da professionisti del settore, che consentano di attestare che l’imprenditore ha messo in campo tutte le strategie di tutela in favore dei propri lavoratori e di terzi.

ASACERT, organismo accreditato di Ispezione, Certificazione, Valutazione e Formazione, attivo a livello internazionale, da oltre vent’anni è al fianco delle aziende per supportarle in tutte quelle attività di controllo, verifica e stima che richiedono un’elevata expertise tecnica, competenze verticali e strumentazioni all’avanguardia.

Per supportare le aziende nel riavvio, o nella prosecuzione, delle proprie attività, ASACERT ha messo a punto “Covid Protection”. Si tratta di una linea di servizi dedicati, utili ed efficaci, grazie ai quali i datori di lavoro possono dimostrare la corretta adozione e implementazione delle misure preventive indicate dalle autorità italiane, come nel caso dell’Attestazione Covid Protection, e avere un chiaro quadro del livello di rischio di contagio all’interno del proprio personale, come nel caso dell’attività di Monitoraggio medico, svolta in collaborazione con il dipartimento di Microbiologia Clinica dell’Università degli Studi di Milano.

Completano il pacchetto anti-covid anche: il servizio di Sanificazione a tariffe convenzionate con partner selezionati, la certificazione dei sistemi di Business Continuity a fronte della norma ISO 22301, per la continuità operativa che garantisce la prosecuzione delle attività delle organizzazioni anche in situazioni di emergenza; il servizio di Inspection & Expediting per la verifica di sistemi di logistica e spedizione, altro comparto che in questo periodo ha subito ritardi, rallentamenti e disservizi, sia per i clienti che per i fornitori e che, grazie a questo specifico strumento, beneficerebbe di sistemi strutturati controllati ed efficaci; infine, un’ampia offerta formativa declinata a seconda dei bisogni formativi dei fruitori, cucita sulle necessità delle organizzazioni o dei singoli richiedenti ed erogata completamente online attraverso webinar e digital classes.

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