Sulla G.U. n. 255 del 30/10/2013 è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, entrata in vigore il 31/10/2013.
Oltre alle misure introdotte in materia di pubbliche amministrazioni, il testo prevede un’ ulteriore modifica all’Art. 71, comma 11, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con la nuova formulazione dell’articolo citato, il legislatore interviene a correzione di quanto erroneamente indicato nel “Decreto del Fare”, relativamente alla tempistica di esecuzione della prima verifica periodica delle attrezzature.
Nello specifico, il comma 9-quinquies, art. 7 della legge 125/2013, stabilisce che “all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: ‘nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura’ sono sostituite dalle seguenti: ‘nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta’”.
Il nuovo testo del comma 11 dell’art. 71 D. Lgs. 81/2008 perciò prevede che: “oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta (già dalla messa in servizio dell’attrezzatura)[…]”.