Regolamento UE 333/2011 "end of waste" sui rottami metallici
A seguito dell’emanazione del Regolamento UE 333/2011 – cosiddetto “End of Waste” (E.o.W.) – recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE” (in G.U.U.E. L 94/2 del 08/04/11), la Comunità Europea ha definito le regole per cui i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, potranno essere considerati “Non Rifiuti” ed attraverso la definizione di corrette procedure di riciclo e recupero, essere classificati come “Materia Prima Secondaria (MPS)” o “Nuovo Prodotto” in previsione di un loro riutilizzo.
Per quanto attiene alle procedure E.o.W. dei rottami metallici, si ricorda che le disposizioni del Regolamento sono operative dal 9 ottobre 2011 e si applicano a tutte le aziende che effettuano operazioni di recupero di rottami metallici e non ai produttori primari di tali rifiuti. Per poter generare prodotti (ex MPS) e non rifiuti, a partire dal 9 ottobre 2011, tutti gli impianti, operanti sia con autorizzazione ordinaria sia in procedura semplificata, dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento.
I principali adempimenti dei produttori di rottami metallici, finalizzati a dimostrare la conformità ai criteri previsti dal Regolamento Comunitario, riguardano:
- L’adozione di un sistema di gestione della qualità che preveda il controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati, il monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento, il monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti e l’efficacia del monitoraggio delle radiazioni
- La redazione e l’utilizzo sistematico di una dichiarazione di conformità per i prodotti generati dal recupero di rifiuti (predisposta per ogni lotto di rottami e trasmessa dal produttore al detentore successivo)
- La qualifica e formazione del personale preposto al controllo e alla valutazione delle caratteristiche dei rottami metallici, inclusa la sorveglianza radiometrica
- La richiesta del rilascio dell’Attestato di Conformità al Regolamento ad un Organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008
- Il Sistema di Gestione della Qualità deve essere verificato con cadenza triennale da un Organismo Terzo Indipendente.
ASACERT, in qualità di Organismo riconosciuto a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, è tra gli Organismi che possono rilasciare l’Attestazione che dichiara che il sistema di gestione della qualità aziendale, predisposto ai sensi del Regolamento (UE) N. 333/2011, è conforme ai requisiti dello stesso.