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Modifiche al D.Lgs. 122/05

Con la legge 23.05.2014 n° 80 sono state introdotte delle modifiche al D.Lgs. 122/05 riguardo alla tutela dei diritti degli acquirenti di immobili da costruire.

La legge è intervenuta sui seguenti punti:

 Chi acquista un bene immobile da costruire non può rinunciare a:

diritto al rilascio e alla consegna della fidejussione da parte del costruttore (art. 2);
consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale da parte di chi costruisce l’edificio, altrimenti le eventuali clausole contrarie saranno nulle (art. 4);

– Esteso il diritto di prelazione dell’acquirente nel caso in cui lo stabile sia stato adibito da questi ad abitazione principale per il coniuge, dopo essere stato consegnato al compratore stesso;

– Stessa regola vale per l’art. 10, che al momento esclude la possibilità di utilizzare l’azione revocatoria fallimentare per gli atti a titolo oneroso che hanno per oggetto immobili da costruire, nei quali l’acquirente fissi la residenza del consorte entro un anno dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.

 

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