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D.L. n. 90/2014: soppressione AVCP e varianti in corso d’opera all’ANAC

Le conferme significative rilevabili nel testo ufficiale del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, riguardano la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 19) e quella della trasmissione delle varianti in corso d’opera all’ANAC (art. 37).

Tutti i compiti e le funzioni svolti finora dall’AVCP sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC). All’ANAC dovranno essere trasmesse tutte le varianti in corso d’opera, insieme al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una relazione del responsabile del procedimento, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Confermata anche l’adozione dei modelli standard, validi su tutto il territorio nazionale, per la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la richiesta del permesso di costruire.

Nessun riferimento all’alleggerimento dei requisiti di fatturato e organico che i progettisti devono possedere per poter partecipare ad una gara d’appalto. Viene meno l’eliminazione della responsabilità solidale dell’appaltatore. Al momento l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’Iva dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Gli addetti ai lavori hanno però più volte chiesto la sua eliminazione, sottolineando che in questo modo le imprese devono sopportare oneri aggiuntivi.

Nessuna semplificazione anche dei controlli sui requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto. Il testo entrato in CdM prevedeva che fossero prima effettuate le verifiche sulle offerte tecniche ed economiche, mentre quelle sui requisiti per la partecipazione alla gara avrebbero coinvolto solo il primo classificato.