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Condensa e infiltrazioni: giudicati in Cassazione vizi costruttivi, il costruttore ne è responsabile

La formazione anomala di condensa, che provoca infiltrazioni di umidità in una casa di nuova costruzione ricade tra le responsabilità del costruttore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 14650/2013 depositata l’11 giugno 2013.

La sentenza costituisce l’ultimo atto di un contenzioso avviato con il ricorso del proprietario di un immobile contro un Consorzio Edile.

Un condomino cita in giudizio il costruttore per una serie di difetti nell’immobile acquistato, che avevano provocato delle infiltrazioni in corrispondenza degli infissi nonché il distacco dell’intonaco circostante. Anche la formazione di condensa viene attribuita a tali difetti, in quanto dovuta a ponti termici generati dalla composizione non omogenea della parete esterna in cemento e laterizio.

Dapprima il tribunale ordinario accoglie la richiesta, riconoscendo 71.000 Euro di risarcimento al proprietario dell’immobile.

In Corte d’ Appello la sentenza viene ribaltata: i vizi costruttivi imputati all’immobile sono giudicati non così gravi da incidere sulle componenti essenziali dell’opera nè da pregiudicarne la normale utilità.

La Cassazione, da ultimo, ha sancito che la responsabilità del costruttore (art. 1669 C.C., “Rovina e difetti di cose immobili”) vale per tutti i difetti di costruzione, non solo per quelli che incidono sulla stabilità e resistenza meccanica degli elementi strutturali dell’edificio ma anche per quelli di lieve entità che pregiudichino la struttura e la funzionalità dell’immobile, nonché il godimento in misura apprezzabile e l’impiego duraturo cui è destinato. Tra i gravi difetti, di cui il costruttore è chiamato a rispondere, sostengono i giudici di legittimità, rientrano quindi anche le infiltrazioni di acqua dovute a carenze dell’impermeabilizzazione che possono essere eliminate con interventi di manutenzione ordinaria.

Condensa Cassazione