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Avvalimento consentito per la certificazione di qualità

Con la sentenza 3949/2014, il Consiglio di Stato ha affermato che l’avvalimento è consentito anche per la certificazione della qualità. Il caso a cui ci si riferisce è quello di un’impresa che aveva impugnato l’aggiudicazione di una gara, in quanto la vincitrice aveva stipulato un contratto di avvalimento per rimediare alle carenze nell’attestazione SOA. Inoltre, secondo la ricorrente il contratto non copriva l’assenza di alcune figure professionali richieste, quali il responsabile tecnico degli impianti e il direttore tecnico.

Il TAR aveva inizialmente accolto il ricorso e dichiarato inefficace il contratto d’appalto stipulato successivamente all’aggiudicazione della gara. Ma in un secondo momento, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’avvalimento non è vietato per la certificazione della qualità, che può essere considerata alla stregua di un requisito di idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che è importante verificare che il contratto di avvalimento dimostri che l’impresa ausiliaria si sia impegnata a mettere a disposizione dell’ausiliata i requisiti ed i mezzi di cui questa è sprovvista.

L’aggiudicazione e il contratto di appalto sono stati quindi ritenuti validi, poiché il contratto di avvalimento rispettava i requisiti citati (inclusa la fornitura delle figure professionali mancanti) e l’ausiliaria si era obbligata in solido con l’ausiliata verso la Stazione Appaltante.