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Albo Gestori Ambientali: in vigore il nuovo regolamento

È stato pubblicato il 23 agosto sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 il Decreto n. 120 del 3 giugno 2014 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a partire dal 7 settembre 2014 disciplinerà il funzionamento e le competenze dell’Albo Gestori Ambientali, abrogando il precedente regolamento (Decreto n. 406/1998).

Il Decreto n. 120 introduce rilevanti novità. Innanzitutto la riorganizzazione delle classi di iscrizione con inserimento delle categorie:

  • 2-bis: per i produttori iniziali che raccolgono e trasportano propri rifiuti pericolosi, con un massimo di 30 Kg/litri al giorno, e non pericolosi;
  • 3-bis: per i distributori e trasportatori di rifiuti di attrezzature elettroniche ed elettriche; tali rifiuti devono essere gestiti con le procedure semplificate previste dal decreto ministeriale n. 65/2010;
  • 6: per le imprese che effettuano solo trasporto transfrontaliero di rifiuti;
  • 7: per gli operatori logistici che svolgono il proprio lavoro presso le stazioni ferroviarie, gli impianti di terminalizzazione, gli interporti, gli scali merci ed i porti, ai quali sono assegnati i rifiuti che attendono la presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

Il Decreto, inoltre, definisce il compito del responsabile tecnico: assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti.

Il Comitato Nazionale è stato incaricato di stabilire i requisiti di tale figura per quanto concerne il titolo di studio, gli anni e la tipologia di esperienza effettuata in questo settore e l’idoneità che deriva dalla verifica di apprendimento al termine di un percorso formativo, che dovrà essere aggiornato con frequenza quinquennale.

Al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina sarà stabilito anche il termine, sempre minore o uguale a 5 anni, entro il quale i responsabili tecnici delle imprese e degli Enti iscritti potranno continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio.

È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che ricopre anche l’incarico di responsabile tecnico e che ha fatto esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione, secondo i criteri che dovranno essere stabiliti con deliberazione del Comitato Nazionale.

Infine, il Decreto n. 120 prevede le seguenti semplificazioni amministrative:

  • sostituzione delle perizie con la certificazione dell’idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;
  • autocertificazione di persistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione in caso di variazioni o rinnovo;
  • acquisizione d’ufficio delle variazioni societarie trasmesse al REA da parte della sezione regionale dell’Albo.